Guide
Autovelox, ecco le nuove regole: cosa cambia per le multe e i ricorsi

Nuovo decreto autovelox in vigore dal 12 luglio 2026: omologazione obbligatoria, multe trasparenti e regole chiare su ricorsi e controlli.
Da domenica 12 luglio 2026 il settore degli autovelox in Italia cambia volto. Circa 850 apparecchi risultano già spenti perché non conformi ai nuovi requisiti, mentre restano attivi circa 3.150 dispositivi ritenuti regolari su tutto il territorio nazionale. Il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce per la prima volta un quadro organico di regole su omologazione, taratura e verifica funzionale dei dispositivi di rilevazione della velocità.
Il provvedimento nasce per porre fine a decenni di incertezza normativa, durante i quali migliaia di automobilisti hanno presentato ricorso contro sanzioni basate su apparecchi mai davvero omologati secondo i criteri del Codice della Strada. Le nuove disposizioni introducono parametri tecnici precisi, tutele sulla privacy e strumenti concreti per verificare la regolarità degli apparecchi installati su strada.
- Quanti autovelox sono regolari e quanti sono stati spenti dal 12 luglio
- La differenza tra approvazione e omologazione che ha cambiato le regole del gioco
- I test tecnici e i margini di errore che un autovelox deve rispettare per essere omologato
- Come verificare se il dispositivo che ha rilevato l'infrazione è a norma
- Ricorsi e multe già notificate: cosa fare in caso di irregolarità
Quanti autovelox sono regolari e quanti sono stati spenti dal 12 luglio
Il censimento aggiornato al momento dell’entrata in vigore del decreto conta circa 3.150 dispositivi distribuiti sul territorio nazionale considerati a norma. Tra questi figurano i 25 modelli di prototipo indicati nell’Allegato B, definiti “promossi sul campo”, e tutti gli apparecchi approvati dal Ministero dopo giugno 2017, che ottengono l’omologazione in via automatica. Per i dispositivi installati prima di quella data resta invece necessario un percorso specifico di verifica documentale e di test tecnici.
Sul fronte opposto, le stime indicano che circa 850 apparecchi sono stati disattivati immediatamente perché non rispondenti ai nuovi requisiti. Comuni e produttori dovranno sottoporli alle nuove procedure di verifica previste dalla legge se vorranno rimetterli in funzione, con tempistiche legate alla complessità dei controlli richiesti caso per caso.

La differenza tra approvazione e omologazione che ha cambiato le regole del gioco
Alla base della riforma c’è la distinzione sostanziale tra approvazione e omologazione, due procedure che per 34 anni sono state di fatto confuse. Nonostante il Codice della Strada del 1992 richiedesse dispositivi omologati, le amministrazioni si sono limitate per decenni a semplici approvazioni tecniche, una scorciatoia procedurale più volte censurata dalla Corte di Cassazione, che in numerose sentenze ha ribadito la natura giuridicamente diversa dei due percorsi.
Con il nuovo decreto, solo gli apparecchi che superano l’iter di omologazione rigoroso potranno essere legittimamente utilizzati per elevare sanzioni valide. A questo si aggiunge un rafforzamento delle tutele sulla privacy: i volti dei conducenti ripresi dagli autovelox verranno oscurati in automatico e i dati raccolti saranno protetti tramite crittografia.
I test tecnici e i margini di errore che un autovelox deve rispettare per essere omologato
Per ottenere l’omologazione, ogni autovelox deve superare test tecnici molto severi, una sorta di patente di affidabilità che certifica l’attendibilità delle rilevazioni. Il decreto richiede un tasso di rilevamento dei veicoli non inferiore al 90%, una corretta associazione tra velocità e veicolo pari almeno al 95% e una precisione del 95% nel riconoscimento delle targhe e nell’acquisizione delle immagini.
Non si tratta di una certificazione una tantum: ogni dispositivo deve essere sottoposto a verifiche annuali di taratura e, qualora non superi i controlli, deve essere immediatamente disattivato. Sul fronte dei margini di errore, il testo fissa uno scarto massimo di 3 km/h per velocità fino a 100 km/h, che sale al 3% oltre questa soglia. Va precisato che questi valori riguardano i requisiti tecnici del dispositivo in fase di omologazione e non sostituiscono la tolleranza di legge applicata alla velocità effettivamente rilevata su strada, disciplinata dalle norme vigenti.

Come verificare se il dispositivo che ha rilevato l’infrazione è a norma
Chi riceve una multa può contare su strumenti concreti per accertare la regolarità dell’apparecchio. Il primo passo è il controllo del verbale di contestazione, che d’ora in avanti deve riportare obbligatoriamente gli estremi del decreto di omologazione. In alternativa è possibile consultare il censimento nazionale pubblicato sul sito del Ministero, filtrando i risultati per marca, modello e Comune.
Un’ulteriore verifica può essere effettuata direttamente presso il sito del Comune competente, molti dei quali pubblicano l’elenco completo dei propri dispositivi, oppure tramite una richiesta formale di accesso agli atti amministrativi. Questi strumenti permettono di controllare elementi decisivi come la scadenza della taratura, la presenza del verbale di funzionalità e la corrispondenza tra l’apparecchio utilizzato e il modello effettivamente omologato: l’assenza anche di un solo documento obbligatorio rende la sanzione contestabile.
Ricorsi e multe già notificate: cosa fare in caso di irregolarità
Se dai controlli emerge che l’autovelox non era a norma nel momento dell’infrazione, la multa può essere contestata seguendo due strade alternative: il ricorso al Prefetto, da presentare entro 60 giorni dalla notifica, oppure il ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni. Un aspetto da tenere presente riguarda il pagamento: chi intende contestare la sanzione non deve versarla, nemmeno in misura ridotta, perché il pagamento preclude di norma la possibilità di fare ricorso.
Il decreto non ha valore retroattivo e non chiude automaticamente i contenziosi già aperti né garantisce l’esito favorevole di quelli futuri. Le sanzioni relative a infrazioni commesse prima del 12 luglio 2026 restano regolate dal quadro normativo precedente e dall’orientamento della Cassazione, che già in passato aveva dichiarato nulle le multe elevate con apparecchi soltanto approvati e non omologati. Spetterà quindi sempre al prefetto o al giudice di pace stabilire, caso per caso, la legittimità della singola sanzione.
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM














