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Filmare un controllo di polizia in auto: cosa dice la legge sull’uso del video

Il video di un controllo può diventare una prova decisiva in tribunale, ma la sua gestione impropria espone l’automobilista a conseguenze serie.
Quando il lampeggiante blu compare nello specchietto retrovisore e la paletta si alza, molti automobilisti sentono l’istinto di accendere il telefono per documentare quanto accade. Questa pratica è lecita: nessuna norma vieta di riprendere le forze dell’ordine impegnate in un controllo su suolo pubblico, e non è nemmeno richiesto il loro consenso. Il tema centrale non riguarda dunque la ripresa in sé, quanto piuttosto la destinazione che si dà a quelle immagini una volta acquisite.
Tra un utilizzo corretto e uno scorretto del filmato esiste infatti una distanza rilevante, capace di determinare esiti opposti per chi ha impugnato lo smartphone durante il controllo.
Sequestro del telefono e diritti dell’automobilista sulla password del dispositivo.
Un aspetto spesso poco conosciuto riguarda i limiti del potere degli agenti sul dispositivo utilizzato per la ripresa. Nessun operatore delle forze dell’ordine può disporre la cancellazione immediata del video attraverso un ordine verbale: serve un vero e proprio sequestro, motivato e formalizzato secondo le regole della procedura penale.
Anche qualora il sequestro venga effettuato correttamente, resta fermo un principio di garanzia: la password del telefono costituisce un segreto personale, che nessuno può obbligare a rivelare. Lo stesso vale per lo sblocco tramite riconoscimento del volto o dell’impronta digitale, strumenti che l’automobilista non è tenuto a fornire su richiesta.

Il valore probatorio del filmato in un eventuale ricorso contro il verbale.
La ragione principale per cui conviene filmare un controllo riguarda il suo possibile impiego come prova in sede di ricorso. Capita infatti che un verbale descriva un conducente agitato, o riporti un episodio di resistenza al controllo.
Se le immagini raccontano invece una scena diversa, con un comportamento calmo e collaborativo, quel materiale può essere presentato al giudice a sostegno della propria versione dei fatti. Il video si trasforma così in uno strumento concreto di tutela, capace di contrastare una ricostruzione non corrispondente a quanto realmente accaduto.
Perché la diffusione delle immagini sui social espone a rischi legali concreti.
La possibilità di filmare non equivale però a una libertà di pubblicazione. Il volto di un poliziotto o di un carabiniere, così come quello di una persona terza sottoposta al controllo, costituisce un dato personale a tutti gli effetti: diffonderlo senza oscuramento, magari sui social a pochi minuti dai fatti, può configurare un illecito punito dall’articolo 167 del Codice della Privacy.
Un controllo stradale ordinario, per quanto spiacevole possa apparire, non giustifica da solo la pubblicazione delle immagini: manca l’interesse pubblico richiesto dalla normativa per prevalere sulla tutela della riservatezza. L’agente ripreso senza oscuramento può chiedere al giudice la rimozione del contenuto e un risarcimento del danno reputazionale ai sensi dell’articolo 10 del Codice Civile, mentre commenti offensivi accostati al filmato possono configurare diffamazione aggravata dall’uso dei social media. La regola pratica resta quindi chiara: filmare è consentito, la clip va però conservata nella memoria del telefono, senza finire su Facebook o Instagram.
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