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Autovelox: multa da annullare se il dispositivo non è ‘ben visibile’
La Corte di Cassazione ha emanato una sentenza circa gli Autovelox montati sulle auto civetta favorevole ai guidatori colti in flagrante.
Si aprono nuove possibilità di ricorso per tutti quei guidatori multati a causa di eccesso di velocità con dispositivi montati su ‘auto civetta’. La Corte di Cassazione fornisce, infatti, una nuova interpretazione ‘restrittiva’ delle norme del Codice della Strada, mediante l’Ordinanza 4002 dell’8 febbraio. Nel caso presentato all’attenzione dei giudici, un conducente aveva impugnato una sanzione per aver violato i limiti di marcia consentiti (viaggiava a 62 km/h in un tratto da 50 km/h), comminata dalle Forze dell’Ordine tramite Autovelox, equipaggiato su un’auto civetta, in sosta a bordo strada e priva dei colori istituzionali. Sia il Giudice di Pace di Thiene sia il Tribunale di Vicenza avevano rigettato la domanda del ricorrente, al contrario accolta dagli Ermellini.
Nella sentenza, la Suprema Corte chiarisce: “L’articolo 142, co. 6-bis, del Codice della Strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”.
Richiamata la Direttiva Maroni
Dunque, la Corte di Cassazione ha ricordato nel pronunciamento come già la c.d. Direttiva Maroni (circolare del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2009) preveda che “le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando si ha utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della pubblica amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile“.
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