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Strisce blu: quando è legale non pagare il parcheggio

Parchimetro guasto e sosta nelle strisce blu: cosa dice la legge, come comportarsi e come difendersi da una multa con le prove fotografiche.
Un parchimetro rotto non equivale automaticamente al diritto di parcheggiare gratis. È questa la realtà che molti automobilisti scoprono solo dopo aver trovato una sanzione sul parabrezza, convinti di essere nel giusto. La normativa e la giurisprudenza italiana chiariscono che il conducente non è esonerato dall’obbligo di pagare la sosta per il solo fatto che il dispositivo più vicino sia fuori uso. Prima di abbandonare il veicolo senza esporre il ticket di sosta, è necessario comprendere quali obblighi si hanno e come tutelarsi nel caso in cui, nonostante la buona fede, si riceva comunque un verbale.
L’obbligo di cercare un parchimetro alternativo funzionante
Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza e le disposizioni del Codice della Strada, il malfunzionamento di un singolo parchimetro non esime l’automobilista dal pagamento. In capo al conducente vige quello che viene definito un “onere di diligenza”: prima di lasciare l’auto senza ticket, occorre verificare se nelle immediate vicinanze, in genere nello stesso isolato o in quello adiacente, siano presenti altri dispositivi attivi.
Se un secondo parchimetro è raggiungibile a breve distanza, l’obbligo di utilizzo permane. La tesi dell’impossibilità di pagare regge soltanto nel caso in cui si riesca a dimostrare che tutti i dispositivi della zona erano fuori servizio o che il guasto aveva carattere generalizzato, non limitato a una singola colonnina.

Le app di pagamento e i casi in cui il guasto diventa impossibilità oggettiva
La situazione si complica ulteriormente con la diffusione delle applicazioni per il pagamento della sosta, come EasyPark, Telepass o MooneyGo. Numerosi Comuni sostengono che, anche in presenza di un guasto fisico della colonnina, il conducente possa e debba ricorrere allo smartphone per assolvere all’obbligo.
Su questo punto, però, la giurisprudenza rimane divisa. Non tutti i cittadini sono tenuti a possedere un dispositivo mobile o a installare specifiche app: se la colonnina fisica è l’unico strumento di pagamento “analogico” previsto, il suo guasto configura un’impossibilità oggettiva per chi non utilizza strumenti digitali. Imbarcarsi in un ricorso su questa base, tuttavia, può rivelarsi un percorso lungo e dall’esito tutt’altro che scontato.
Come documentare il guasto e come fare ricorso in caso di multa
Nel caso in cui ci si trovi davanti a un parchimetro rotto e non vi siano altre colonnine nelle vicinanze, esistono alcuni passi concreti per tutelarsi. Il primo è verificare l’intera zona percorrendo l’isolato alla ricerca di un dispositivo attivo. Il secondo, fondamentale, è documentare il guasto: occorre scattare foto chiare o registrare un breve video del display che riporti la scritta “fuori servizio” o mostri l’impossibilità di inserire monete o carte, avendo cura di includere nell’inquadratura elementi che identifichino la posizione, come il nome della via o il numero identificativo della colonnina.
È inoltre utile segnalare il malfunzionamento al numero di assistenza riportato sul parchimetro o alla polizia locale, comunicando targa e posizione: questa telefonata costituisce una prova aggiuntiva della propria buona fede. In alcuni casi, esporre il disco orario con un biglietto che segnali il guasto può essere d’aiuto, ma non garantisce l’immunità dalla sanzione. Se si riceve comunque un verbale per omesso pagamento, si hanno due strade: il ricorso al Prefetto, da presentare entro 60 giorni e gratuito ma con il rischio di raddoppio della sanzione in caso di soccombenza, oppure il ricorso al Giudice di Pace, da depositare entro 30 giorni, con costi di contributo unificato ma con maggiori possibilità di discussione nel merito. In entrambi i casi, le prove fotografiche raccolte al momento della sosta restano lo strumento decisivo per dimostrare l’impossibilità oggettiva di adempiere al pagamento.
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