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Auto elettrica nel box condominiale: cosa può (e non può) decidere l’assemblea

Dal diritto di proprietà privata ai rischi di incendio, la legge non lascia margini al condominio per vietare la sosta delle auto a batteria.
Con la diffusione crescente dei veicoli a batteria, le assemblee condominiali sono diventate teatro di accesi dibattiti sul parcheggio delle auto elettriche nei garage privati. La domanda che molti proprietari si pongono è concreta: l’assemblea può davvero vietare l’accesso al proprio box? La risposta del quadro normativo vigente è quasi unanime, e va nella direzione opposta a quanto molti temono.
Il confronto, spesso tirato in ballo dai contrari, con i divieti storici per i veicoli a Gpl o a metano non regge sul piano giuridico: si tratta di un parallelismo privo di fondamento normativo, che genera confusione senza trovare alcun riscontro nella legislazione attuale.
Il quadro normativo sui rischi di incendio delle auto a batteria
Il punto di partenza per comprendere la questione è la Circolare dei Vigili del Fuoco n. 2 del 5 novembre 2018, il testo di riferimento ufficiale in materia di infrastrutture di ricarica. In quel documento, i tecnici specificano con chiarezza che i veicoli elettrici non presentano un rischio di incendio o di esplosione superiore rispetto alle auto alimentate a benzina o gasolio.
Da questa valutazione discende una conseguenza diretta: non esiste alcun provvedimento normativo che vieti la sosta o l’accesso delle auto a batteria nei piani interrati. La situazione è radicalmente diversa per i veicoli a Gpl privi di impianto conforme alla norma ECE/ONU 67-01, per i quali vige invece un limite preciso oltre il primo piano sotterraneo. Il motivo è tecnico: i vapori di gas in caso di perdita si accumulano al suolo, un pericolo che le batterie al litio non pongono, poiché non rilasciano gas in quantità significative.

Perché l’assemblea condominiale non ha potere sul box privato
La ragione per cui una delibera assembleare non può vietare il parcheggio dell’auto elettrica nel box affonda le radici nel diritto di proprietà privata sancito dal Codice Civile. Il garage di proprietà esclusiva è un’unità immobiliare su cui il condominio non può esercitare poteri restrittivi, a meno che l’utilizzo non arrechi un danno concreto e certificato alla sicurezza comune.
L’assemblea ha facoltà di intervenire sulle parti comuni, come gli spazi di manovra o i cortili condivisi, ma non può estendere la propria giurisdizione alla proprietà individuale. Una delibera di questo tipo, votata a maggioranza, sarebbe giuridicamente nulla fin dalla sua approvazione.
Le due eccezioni previste dalla legge e le regole per la ricarica
Esistono soltanto due casi in cui un divieto per le auto a batteria può considerarsi legittimo. Il primo riguarda il regolamento contrattuale: un divieto scritto, approvato all’unanimità da tutti i proprietari (1000/1000 millesimi) davanti a un notaio, oppure accettato esplicitamente nei singoli atti di acquisto. Il secondo caso riguarda l’inidoneità strutturale: se l’intera autorimessa viene dichiarata inagibile o priva dei requisiti antincendio dai Vigili del Fuoco, il divieto colpisce la struttura e di conseguenza l’accesso a qualsiasi tipo di veicolo, non solo a quelli elettrici.
Sul fronte della ricarica domestica, restano in vigore alcune regole fondamentali. L’uso di una presa domestica preesistente per caricare il veicolo è fortemente sconsigliato: se il cablaggio del box non è dimensionato per carichi prolungati, lo stress termico può surriscaldare i cavi e creare situazioni di pericolo. In questo caso, l’amministratore ha il diritto di diffidare il condomino dall’uso della presa fino alla verifica tecnica dell’impianto. È poi assolutamente vietato, con rilevanza penale per furto di energia, collegare il caricatore a prese alimentate dal contatore delle parti comuni, salvo installazione di un apposito sotto-contatore autorizzato dall’assemblea.
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