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Portabici auto: le regole da conoscere per evitare le multe

Cosa dice il Codice della strada su targa, fanali e carichi sporgenti: ecco cosa fare per scongiurare sanzioni fino a 8.000 euro.
Con il ritorno della bella stagione, migliaia di automobilisti tornano a montare il portabici sulla propria vettura per raggiungere percorsi e itinerari in bicicletta. Farlo in modo non conforme alla legge, però, espone a sanzioni molto pesanti: si va da un minimo di 87 euro fino a oltre 1.600 euro di multa, con il rischio concreto del ritiro di patente e libretto. In caso di sinistro, l’assicurazione potrebbe addirittura rifiutarsi di coprire i danni. I portabici disponibili sul mercato appartengono a tre categorie principali, ciascuna con caratteristiche tecniche e implicazioni normative distinte: da tetto, da portellone e da gancio di traino. Capire quali obblighi si applicano in base alla tipologia scelta è il primo passo per viaggiare in sicurezza e in modo legale.
Portabici da tetto: la soluzione più pratica sul piano normativo
Il portabici da tetto è quello che crea meno problemi dal punto di vista della segnaletica posteriore: non oscura né la targa né i fanali, lascia libero il portellone e rispetta in modo naturale l’articolo 164 del Codice della strada, che impone stabilità e visibilità del carico. Il fissaggio avviene sulle barre portatutto e consente il trasporto di numerose biciclette contemporaneamente.
L’unica attenzione necessaria riguarda l’altezza complessiva del veicolo con le biciclette caricate, che non deve superare i 4 metri totali previsti dall’articolo 61. Va considerato anche l’aumento della resistenza aerodinamica, che comporta consumi più elevati soprattutto su lunghi tragitti ad alta velocità. Le operazioni di carico e scarico risultano meno agevoli rispetto alle altre soluzioni, per via della posizione sopraelevata.

Portabici da portellone: economico ma fonte frequente di irregolarità
Il portabici da portellone è il più accessibile sul piano economico e il più semplice da installare e rimuovere, tanto da poter essere riposto nel bagagliaio quando non serve. Nella pratica, però, è quello che genera più problemi con la legge. I sistemi di fissaggio tramite cinghie e ganci sono efficaci, ma questi dispositivi coprono quasi sempre targa e gruppi ottici e raramente integrano luci ripetitrici.
Chi lo utilizza senza adottare precauzioni specifiche si trova in violazione degli articoli 61, 62 e 164 del Codice della strada, spesso senza nemmeno rendersene conto. Per mettersi in regola è necessario verificare che targa e fanali rimangano visibili oppure dotarsi di luci supplementari e targa ripetitrice omologata, operazioni che comportano tempo e costi aggiuntivi.
Portabici da gancio di traino: il più solido ma anche il più esigente
Il portabici da gancio di traino offre la maggiore capacità di carico, con alcuni modelli che arrivano fino a 120 kg di carico utile e consentono il trasporto anche delle e-bike più pesanti. Prima di utilizzarlo è indispensabile verificare il carico verticale massimo sulla sfera del gancio indicato nel libretto, perché superarlo può compromettere la stabilità del veicolo. Non è richiesta la patente B96 o BE, a condizione che il portabici non superi i 750 kg e il complesso auto-rimorchio non ecceda i 3.500 kg complessivi.
Sul fronte normativo richiede le verifiche più articolate, perché prolunga il veicolo e oscura quasi sempre targa e fanali posteriori. Per mettersi in regola è necessario spostare la targa originale sulla struttura o affiancarla con una ripetitrice ufficiale della Motorizzazione, replicare tutti i dispositivi luminosi posteriori ostruiti e, obbligatoriamente, esporre il pannello da 50×50 cm a strisce diagonali rosse e bianche per segnalare i carichi sporgenti. La sporgenza massima consentita è del 30% rispetto alla lunghezza totale del veicolo.
Le sanzioni previste dal Codice della strada e il decreto 2024
I riferimenti legislativi fondamentali sono tre. L’articolo 164 disciplina la sistemazione del carico: non deve cadere, non deve limitare la visibilità del conducente, non deve compromettere la stabilità del mezzo e non deve oscurare luci e targa. L’articolo 61 fissa i limiti di sagoma del veicolo: larghezza massima di 2,55 metri, lunghezza totale di 12 metri e altezza massima di 4 metri. L’articolo 62 integra le disposizioni sul carico, comprese le sporgenze posteriori.
Il decreto ministeriale n. 328 del 2024 ha chiarito alcuni aspetti rimasti incerti dopo la pubblicazione di circolari negli anni precedenti: senza omologazione Unece n. 26 per le strutture che oscurano targa o fanali, sono obbligatori collaudo e aggiornamento del libretto; con l’omologazione bastano luci ripetitrici e targa visibile. Le sanzioni per chi viene fermato con un portabici non conforme vanno da 87 a 1.697 euro, con possibile ritiro immediato di patente e libretto. Per chi applica una targa ripetitrice contraffatta le multe salgono tra 2.046 e 8.186 euro. In caso di incidente causato o aggravato da un portabici non a norma, infine, la compagnia assicurativa ha il diritto di rivalersi sul proprietario del veicolo.
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