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Incidente con un ciclista: la responsabilità è sempre del conducente
La responsabilità di un incidente con ciclista è sempre attribuibile all’automobilista come sancisce la Corte di Cassazione.
Qualora si verifichi un incidente con un ciclista e, pertanto, si urti la zona posteriore della bicicletta, la colpa ricade sempre sul conducente della persona alla guida dell’auto, a meno che egli non dimostri di aver rispettato, nel frangente dell’impatto, la distanza di sicurezza e l’evento abbia avuto luogo per cause a lui non imputabili. È questo, in sintesi, il concetto espresso dalla Corte di Cassazione mediante la sentenza n. 5760 del 22 febbraio 2022.
Il pronunciamento degli Ermellini ne riforma uno emanata dalla Corte di Appello di Napoli, che, a seguito di una ricostruzione sicura della dinamica del tamponamento, aveva attribuito concorso di colpa nella responsabilità dell’accaduto sia al ciclista che all’automobilista.
Episodio legato al movimento ‘ondivago’ in carreggiata del mezzo a pedali e all’eccessiva velocità della macchina, causa delle conseguenze peggiori, ovvero il lutto del minorenne in sella alla bici tamponata. Nel diffondere sul web e commentare gli effetti del provvedimento assunto dalla Suprema Corte, la redazione del periodico specializzato All-In Giuridica di SAEC, hanno fornito delle opportune precisazioni, affinché la questione risulti maggiormente chiara.
Il commento dei giuristi
Gli esperti hanno ricordato come l’articolo n. 149 del Codice Stradale sancisca che: “il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento con la bicicletta pone a carico del conducente medesimo una presunzione ‘de facto’ di inosservanza della distanza di sicurezza”. Di conseguenza, per sollevarsi da ogni responsabilità a suo carico il conducente “resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”.
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