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Ecotassa, imposta contraria al diritto europeo?
L’imposta controversa potrebbe violare le norme sulla circolazione delle merci in ambito UE. Un esperto ci spiega il perchè.
L’Agenzia delle Entrate sta contestando il mancato pagamento della cosiddetta ecotassa a chi ha acquistato, tra l’1 marzo 2019 e il 31 dicembre 2021, auto usate con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km (incrementati a 190 g/km dall’1 gennaio 2021) provenienti da altri Stati Ue o da paesi extra-Ue con accordi di non discriminazione. Tuttavia, secondo il dottore commercialista Valentino Tamburro, questi accertamenti possono essere impugnati presentando ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.
L’esperto sottolinea come la tassa, compresa tra 1.100 e 2.500 euro, renda più oneroso l’acquisto di vetture usate provenienti da altri paesi europei rispetto a quelle italiane, violando i principi di non discriminazione e libera circolazione delle merci sanciti nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Il precedente rumeno e le sentenze europee
In Italia non sono ancora state emesse sentenze che confermano l’illegittimità dell’ecotassa, ma esiste un precedente significativo a livello europeo. Tamburro cita la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 7 aprile 2011 (procedimento C-402/09) che ha dichiarato illegittimo un tributo simile istituito in Romania. Nel 2008, un cittadino rumeno si è trovato a dover pagare una tassa di immatricolazione di 2.200 euro per l’acquisto in Germania di un’auto usata Euro 2, mentre un veicolo analogo acquistato in Romania non era soggetto allo stesso tributo.
La Corte ha respinto la giustificazione dello Stato rumeno basata sul principio “chi inquina paga“, ritenendola discriminatoria nei confronti dei veicoli provenienti da altri Stati membri. Secondo la Corte, questa tassa violava l’articolo 110 del TFUE, che vieta la discriminazione tra merci nazionali e merci provenienti da altri Stati dell’Unione. Tamburro evidenzia come questo principio sia applicabile anche all’attuale contesto italiano, ribadendo che il mercato unico europeo non consente l’introduzione di tributi che favoriscano i beni nazionali rispetto a quelli importati.
Prevalenza della normativa europea
amburro sottolinea infine che la risposta a interpello n. 166 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate, che aveva affermato la debenza dell’ecotassa anche per i veicoli usati provenienti dall’Ue, non è vincolante per i contribuenti né per i giudici tributari. Questi ultimi, infatti, sono tenuti ad applicare la normativa primaria e la normativa unionale, che prevalgono sui documenti di prassi dell’amministrazione finanziaria italiana.
In conclusione, l’esperto sostiene che la legge europea offre strumenti di tutela ai contribuenti, i quali possono contestare l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate facendo valere i principi fondamentali del diritto comunitario, tra cui la non discriminazione e la libera circolazione delle merci.
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