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Unione Europea: “Città non possono limitare circolazione per emissioni”
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha respinto il ricorso di alcune città per limitare la circolazione in base alle emissioni.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea pone un veto al tentativo di alcune metropoli del Vecchio Continente di determinare dei limiti alla circolazione sulla base dei livelli di emissioni delle auto e dei veicoli commerciali leggeri. Nello specifico, la massima entità giuridica comunitaria ha respinto, poiché irricevibile, un ricorso avanzato dalle municipalità di Bruxelles, Madrid e Parigi, volto ad annullare parte del regolamento definito dalla Commissione europea per applicare il sistema delle emissioni in condizioni di guida reale (RDE): tale procedura, che durante i test di omologazione fissa i valori emissivi di ossido di azoto, impedirebbe, a detta dei ricorrenti, di mettere dei paletti al transito dello stesso parco vetture a seconda delle loro emissioni inquinanti.
Le tre municipalità erano dell’avviso che il testo normativo introdotto avesse compromesso la facoltà di regolare la circolazione per ridurre l’inquinamento atmosferico e, a fondamento delle loro argomentazioni, avevano tirato in ballo il Tribunale dell’Ue. Quest’ultimo aveva parzialmente accolto le rivendicazioni, evidenziando come le tre città fossero “direttamente interessate” dal regolamento, sicché “incide direttamente sull’esercizio delle competenze normative” nell’ambito della regolamentazione della circolazione automobilistica.
Le motivazioni
Impugnata dalla Germania, dall’Ungheria e dalla Commissione stessa, la sentenza del tribunale è stata ora annullata dalla Corte di Giustizia, in quanto, tanto per cominciare, “gli obblighi imposti agli Stati membri ai sensi della direttiva” sull’omologazione dei veicoli a motore (la 2007/46) “riguardano l’immissione in commercio dei veicoli a motore e non già la loro successiva circolazione”.
Inoltre, “l’interpretazione del Tribunale equivale ad attribuire all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2007/46 una portata ampia, al fine di suffragare la conclusione che tale disposizione osti a talune limitazioni locali in materia di circolazione dirette, in particolare, a tutelare l’ambiente”. Invece, per le autorità di Lussemburgo, “il Tribunale ha commesso un errore di diritto nello stabilire che il regolamento riguardi direttamente le città ricorrenti”. Da qui la decisione di annullare il precedente pronunciamento e respingere i ricorsi “in quanto irricevibili”.
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