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La polizia stradale può costringerti a farlo: il rifiuto ti costa 6000 euro

Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest rappresenta una delle più delicate e complesse situazioni nell’ambito della normativa sulla sicurezza stradale. Le conseguenze, sia di natura amministrativa che penale, sono particolarmente severe e necessitano di una conoscenza approfondita per poter affrontare efficacemente il procedimento e tutelare i propri diritti.
Rifiuto alcoltest: cosa prevede la legge e quali sono le sanzioni
Ai sensi dell’articolo 186, comma 7 del Codice della Strada (C.d.s.), il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest configura un reato autonomo, equiparato sotto il profilo sanzionatorio a una guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Tale rifiuto può verificarsi in diverse modalità: dal mancato consenso esplicito al test, a comportamenti elusivi come un’inalazione insufficiente nel boccaglio dell’etilometro o l’allontanamento dagli agenti di polizia.

Le forze dell’ordine sono autorizzate a richiedere il test in via preliminare sul luogo del controllo o presso uffici dotati di etilometro, e in caso di incidenti stradali gravi possono richiedere un accertamento presso le strutture sanitarie. Il rifiuto implica l’avvio di due distinti procedimenti: uno amministrativo, con il ritiro immediato della patente e la sospensione disposta dal prefetto, e uno penale, con conseguenze ben più gravi.
Le sanzioni previste per il rifiuto alcoltest aggiornate al 2025 sono:
- Arresto da 6 mesi a 1 anno;
- Ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
- Sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni;
- Confisca del veicolo (salvo che il mezzo appartenga a terzi estranei alla violazione);
- Revoca della patente in caso di recidiva nei due anni precedenti;
- Decurtazione di 10 punti dalla patente.
La normativa prevede un inasprimento delle pene per categorie specifiche di conducenti, tra cui:
- Neopatentati, ovvero conducenti con meno di 21 anni o nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B;
- Conducenti che svolgono attività professionale di trasporto persone (taxi, NCC, servizio di linea);
- Conducenti impegnati nel trasporto merci, incluse le categorie con veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, autobus e autoarticolati.
Per queste categorie, l’arresto e l’ammenda sono aumentati da un terzo a metà rispetto alla misura standard, con implicazioni particolarmente rilevanti sia in termini economici che di sospensione della patente.
È importante chiarire che il rifiuto non deve essere necessariamente esplicito: anche comportamenti di resistenza non collaborativa, come un’insufficiente espirazione nel dispositivo o tentativi reiterati di eludere il controllo, possono integrare il reato di rifiuto, salvo che non si dimostri una patologia documentabile dell’apparato respiratorio.
La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito in diverse sentenze, tra cui la pronuncia n. 10555 del 2018, che il reato si configura anche in assenza di un rifiuto verbale, purché il comportamento del conducente sia ripetutamente elusivo rispetto al test.
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