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Danni all’auto a causa di carburante sporco, c’è diritto al risarcimento? Le sentenze spiegano la situazione
Carburante sporco: i fatti e le controversie giudiziarie mondo-motori.it

Una sentenza ha rappresentano un importante riferimento giuridico per le controversie legate al carburante sporco alla pompa.
Nei recenti pronunciamenti giurisprudenziali del Tribunale di Lucca (sentenza n. 283/2024) e del Tribunale di Bergamo (sentenza n. 2440/2023) è stata affrontata una tematica di grande rilievo per i consumatori e le imprese che subiscono danni a seguito di rifornimento con carburante contaminato. Questi casi hanno messo in luce la complessità del riparto dell’onere probatorio e le tutele riconosciute ai soggetti danneggiati in materia di responsabilità per difetti del carburante erogato.
Nel caso discusso dal Tribunale di Lucca, una ditta di trasporti ha lamentato un ingente danno subito da un proprio camion a causa della presenza di sporcizia e acqua nel gasolio rifornito presso una stazione di servizio. Il veicolo ha manifestato immediatamente malfunzionamenti, culminati nella fusione irreparabile del motore. Dopo verifiche tecniche, si è accertato che il carburante contaminato era la causa del danno, con conseguente richiesta di risarcimento per le spese di riparazione e per il fermo tecnico del mezzo.
Diversamente, il Tribunale di Bergamo ha esaminato un caso in cui un privato ha subito danni al motore a seguito di un rifornimento di gasolio difettoso. L’attore ha agito direttamente contro il distributore della stazione di servizio, invocando la responsabilità ai sensi dell’articolo 133 del Codice del Consumo, che tutela il consumatore in caso di prodotto non conforme.
In entrambi i procedimenti, la compagnia petrolifera o il gestore della pompa hanno contestato le richieste risarcitorie, sostenendo che il carburante erogato fosse conforme agli standard e che non vi fossero state segnalazioni analoghe da parte di altri clienti.
Onere probatorio e tutela del danneggiato: cosa hanno stabilito i tribunali
Entrambi i tribunali hanno posto al centro dell’attenzione la questione dell’onere della prova. Nel caso di Lucca, il giudice ha richiamato l’articolo 2697 del Codice Civile e il principio della vicinanza della prova, secondo cui spetta al soggetto che lamenta il danno provare sia la fonte dell’obbligazione risarcitoria, sia il danno subito e il nesso causale tra di essi. Al convenuto, invece, spetta dimostrare che il carburante fosse conforme e che eventuali difetti non siano imputabili a sua responsabilità.
Sulla base di questi criteri, il Tribunale di Lucca ha riconosciuto il nesso causale tra il carburante di scarsa qualità e la rottura irreparabile del motore, accogliendo la domanda di risarcimento.
Nel procedimento di Bergamo, invece, è stato ribadito un orientamento consolidato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il consumatore danneggiato deve soltanto provare di essersi rifornito presso la stazione contestata. L’onere di dimostrare l’assenza di difetti ricade invece sul distributore. L’azione è stata quindi accolta per quanto riguarda il danno patrimoniale.
Tuttavia, la richiesta di risarcimento del fermo tecnico del veicolo è stata respinta. I giudici hanno sottolineato che, per ottenere questo tipo di compensazione, l’attore deve provare non solo l’effettiva indisponibilità del mezzo ma anche le spese sostenute per un mezzo alternativo durante il periodo di fermo.

L’analisi del caso di Bergamo evidenzia come l’articolo 133 del Codice del Consumo attribuisca una duplice tutela al consumatore in caso di prodotti difettosi venduti in catena. Il danneggiato può infatti agire sia contro il venditore (ad esempio il titolare della stazione di servizio), sia contro il produttore (la compagnia petrolifera), esercitando azioni contrattuali ed extracontrattuali.
Questa impostazione rafforza la posizione del consumatore, sollevandolo dall’onere di dimostrare la completa responsabilità del produttore o distributore, ma limitandolo a dimostrare il fatto del rifornimento presso la stazione contestata e il danno subito.
Parallelamente, il procedimento della ditta di trasporti dinanzi al Tribunale di Lucca ha confermato l’applicazione dei principi di diritto civile relativi alla responsabilità contrattuale e all’onere probatorio, con particolare riguardo alla necessità di provare il nesso causale tra il difetto del carburante e il danno al veicolo.
Questi orientamenti giurisprudenziali sono di fondamentale importanza per chiunque subisca danni da carburante contaminato, poiché delineano con chiarezza le modalità con cui è possibile ottenere il risarcimento, nonché le prove necessarie per sostenere la propria pretesa.
La sentenza di Lucca, in particolare, ha esaminato con rigore le prove tecniche e testimoniali, confermando che la presenza di acqua o sporcizia nel gasolio rappresenta un vizio essenziale che rende il prodotto inidoneo all’uso e causa danni gravi al motore.
Analogamente, la pronuncia di Bergamo ha ribadito che il consumatore non è tenuto a dimostrare la difettosità del carburante, ma solo il luogo del rifornimento, invertendo l’onere probatorio a carico del distributore.
Le decisioni confermano inoltre che la richiesta di risarcimento per il fermo tecnico del veicolo necessita di una specifica prova della perdita di utilizzo e dei costi aggiuntivi sostenuti per la mobilità alternativa, un onere spesso difficile da soddisfare.
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