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Auto usata, se succede, puoi intervenire legalmente: i consigli dell’avvocato

L’acquisto di un’auto usata con difetti non dichiarati rappresenta una problematica ricorrente per molti consumatori.
Nonostante le verifiche e le precauzioni prese prima di finalizzare l’acquisto, spesso emergono in seguito problemi meccanici o strutturali che il venditore avrebbe potuto conoscere ma non ha comunicato. Difetti come usura e guasti, malfunzionamenti di impianto frenante, trasmissione, sospensioni o impianto elettrico, possono compromettere la sicurezza del veicolo e quindi quella del conducente.
Contrariamente a quanto si potrebbe erroneamente pensare, anche per l’acquisto di un’auto usata è prevista una garanzia legale a tutela dell’acquirente, disciplinata dal Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005). Questa garanzia si applica quando un consumatore privato acquista da un venditore professionista, come concessionari, autosaloni, carrozzieri o officine che agiscono come rivenditori.
La garanzia ha una durata di due anni dalla consegna del veicolo e non può essere ridotta a meno di un anno, nemmeno con il consenso scritto dell’acquirente. Essa è automatica e irrinunciabile, pertanto ogni clausola contrattuale che tenti di limitarla è nulla.
I cosiddetti difetti di conformità che si manifestano entro il primo anno di garanzia si presumono esistenti al momento dell’acquisto, salvo prova contraria del venditore. Dal 1° gennaio 2022, è stato abolito il termine di due mesi per denunciare il difetto, mentre rimane il termine di prescrizione di 26 mesi dalla consegna per agire legalmente contro il venditore.
Quando il difetto è lieve, l’acquirente può richiedere la riparazione del veicolo o una riduzione del prezzo, conservando il mezzo con i difetti. Se la riparazione è impossibile o sproporzionatamente costosa, il venditore è obbligato a sostituire il veicolo con uno equivalente senza costi per l’acquirente. Nei casi di difetti gravi che rendono il veicolo inutilizzabile o insicuro, è possibile chiedere la risoluzione del contratto con il rimborso del prezzo o una consistente riduzione del corrispettivo.
La garanzia civile per vizi occulti in compravendite tra privati o professionisti
Quando la compravendita avviene tra due soggetti privati o tra professionisti, non si applicano le tutele previste dal Codice del consumo, bensì le disposizioni del Codice civile (articoli 1490 e seguenti). Il venditore è responsabile nel garantire che il veicolo non presenti vizi tali da renderlo inadatto all’uso o da diminuirne significativamente il valore.
Questa garanzia non opera se all’atto del contratto il compratore era a conoscenza dei difetti o se essi erano facilmente riconoscibili, salvo che il venditore abbia attestato l’assenza di vizi. La clausola “vista e piaciuta” non tutela il venditore in caso di difetti occulti che siano stati taciuti intenzionalmente: la Corte di Cassazione ha più volte affermato l’inefficacia di tale clausola in questi casi.

Se il venditore rifiuta di riconoscere i difetti o non provvede a porvi rimedio, l’acquirente può rivolgersi al giudice. La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente confermato la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 Cod. civ.) in presenza di un “aliud pro alio”, cioè quando il bene consegnato è significativamente diverso da quello pattuito.
In un caso esaminato, un’auto usata con gravi difetti al telaio e alle sospensioni è stata giudicata “del tutto inidonea all’uso” e quindi incompatibile con la descrizione contrattuale, con conseguente annullamento del contratto e rimborso integrale all’acquirente. Questo principio è fondamentale per tutelare chi si trova davanti a un veicolo difettoso che compromette sicurezza e funzionalità.
La normativa aggiornata sulla garanzia per auto usate
Il Codice del consumo stabilisce che il venditore professionista deve consegnare un veicolo conforme al contratto e al normale utilizzo, tenendo conto dello stato d’uso pregresso, ma senza difetti non comunicati o non riconducibili alla normale manutenzione. La garanzia legale copre i difetti non evidenti al momento dell’acquisto e non causati dall’uso normale del veicolo.
L’acquirente deve denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta, salvo riconoscimento o occultamento da parte del venditore. Per contestare difetti occulti, ha tempo fino a 26 mesi dalla consegna per agire in giudizio. In caso di difetto coperto dalla garanzia, il consumatore ha diritto alla riparazione o sostituzione senza spese, o in alternativa a una riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.
La funzione giurisdizionale della Corte suprema di cassazione
La Corte suprema di cassazione è il massimo organo giurisdizionale in Italia e svolge la funzione nomofilattica, ovvero assicura l’uniforme interpretazione delle norme giuridiche su tutto il territorio nazionale. Le sue sentenze rappresentano un riferimento imprescindibile per la giurisprudenza civile, inclusa quella relativa ai diritti dell’acquirente di veicoli usati.
La Cassazione valuta in ultima istanza la legittimità delle sentenze dei giudici ordinari e può annullare o confermare le decisioni sul rispetto delle garanzie legali e civili. Le pronunce emesse contribuiscono a definire con precisione i confini delle tutele offerte al consumatore e alle parti contrattuali nella compravendita di auto usate, garantendo così un equilibrio tra le parti e la tutela della sicurezza stradale.
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