Altre Notizie
Dashcam in auto, è legale? Come stanno le cose per la legge italiana

L’impiego di questi dispositivi solleva importanti interrogativi sulla legalità, la tutela della privacy e sul valore probatorio dei filmati.
L’utilizzo delle dashcam in auto sta diventando una pratica sempre più diffusa tra gli automobilisti italiani, desiderosi di disporre di una testimonianza oggettiva in caso di incidenti o controversie stradali. E’ però importante conoscere le norme vigenti per utilizzare correttamente una telecamera veicolare nel pieno rispetto della legge.
La prima questione da chiarire riguarda la legalità dell’installazione di una dashcam e la registrazione di immagini durante la guida. Secondo l’ordinamento italiano, è del tutto legittimo registrare immagini su suolo pubblico, ossia su strade aperte al traffico. Infatti, la tutela della privacy si applica principalmente agli spazi di “privata dimora” come abitazioni, uffici e proprietà private, dove la legge punisce le interferenze illecite con la vita privata (articolo 615-bis del Codice Penale).
Per contro, la strada pubblica non rientra in questa definizione: chi vi circola è esposto alla vista e quindi alle riprese di chiunque. La Corte di Cassazione ha ribadito più volte che riprendere comportamenti non comunicativi in luoghi pubblici, come la guida o il camminare per strada, è pienamente lecito. Di conseguenza, registrare con una dashcam ciò che si vede dalla propria auto sulla strada pubblica non costituisce violazione della legge penale. Viceversa, è vietato riprendere aree private come cortili condominiali o strade private, in quanto queste sono considerate parti del domicilio altrui e godono di maggiore tutela.
Privacy, trattamento dati personali e regole d’oro per l’uso della dashcam
Le immagini che ritraggono volti di persone riconoscibili o targhe di veicoli sono considerate dati personali e sono soggette al Regolamento Europeo sulla privacy (GDPR). Registrare e conservare questi dati tramite dashcam è legittimo solo se basato su un “legittimo interesse” dell’utilizzatore, come la tutela personale in caso di incidente.
Per rispettare la normativa sulla privacy, è fondamentale osservare tre principi essenziali. Uso strettamente personale e divieto di diffusione: i video devono essere destinati esclusivamente a scopi di autotutela e non possono essere condivisi su social network, piattaforme video o gruppi di messaggistica. La diffusione pubblica espone a denunce per violazione della privacy e a sanzioni da parte del Garante.

Dashcam (Depositphotos foto) – www.mondo-motori.it
C’è poi il principio di minimizzazione: la dashcam dovrebbe riprendere solo ciò che è necessario per la guida, evitando la registrazione di aree private come ingressi di abitazioni o marciapiedi. Le dashcam moderne che registrano in “loop”, sovrascrivendo automaticamente i filmati più vecchi e salvando solo quelli rilevanti in caso di eventi specifici (ad esempio un urto), sono maggiormente conformi a questo principio; infine la conservazione limitata nel tempo: i filmati vanno conservati solo per il tempo necessario a perseguire lo scopo previsto, idealmente cancellandoli entro 24-48 ore se non contengono eventi rilevanti. Solo i video utili per un’azione legale possono essere conservati più a lungo.
Omologazione, sanzioni e valore probatorio delle registrazioni
Contrariamente a quanto si pensa comunemente, la dashcam privata non necessita di alcuna omologazione da parte della Motorizzazione Civile. L’obbligo di omologazione riguarda esclusivamente gli strumenti utilizzati dalle autorità per rilevare infrazioni al Codice della Strada, come Autovelox e Tutor, per garantirne l’affidabilità tecnica e la validità legale delle sanzioni emesse. Di conseguenza, nessuna multa può essere elevata a un automobilista per la semplice presenza di una dashcam a bordo.
Per quanto riguarda il valore probatorio, i filmati sono ammessi sia nei processi penali sia in quelli civili, sebbene con differenze nel loro utilizzo. Nel processo penale, la registrazione effettuata da un privato costituisce una prova documentale (articolo 234 del Codice di Procedura Penale), che il giudice può acquisire e utilizzare per accertare responsabilità, ad esempio in caso di lesioni stradali colpose. Nel processo civile, il video rientra nelle “riproduzioni meccaniche” (articolo 2712 del Codice Civile), e rappresenta prova piena dei fatti mostrati. Tuttavia, la controparte può contestarne l’autenticità (disconoscimento), sostenendo ad esempio una possibile manipolazione. In questo caso, il giudice valuterà il filmato insieme ad altre prove come testimonianze e perizie cinematica, per formare il proprio convincimento.
È importante sottolineare che la dashcam privata non va confusa con la scatola nera installata da alcune compagnie assicurative. Quest’ultima gode infatti di un regime probatorio rafforzato in base al Codice delle Assicurazioni Private, mentre la dashcam segue le regole generali sopra descritte.
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM
