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Autovelox: la multa vale solo se omologato
In una sentenza la Cassazione sancisce che la multa comminata per superamento del limite di velocità non vale se l’autovelox non è omologato.
Gli autovelox non devono essere soltanto approvati, ma anche omologati. Lo stabilisce la Cassazione, in una sentenza che dà ragione ad un conducente multato per eccesso di velocità acclarato dall’apparecchiatura. Dunque, non è sufficiente l’ok al sistema di rilevamento da parte del Ministero. E non lo è nemmeno l’immediata contestazione dell’avvenuto superamento del limite, se il dispositivo manca di omologazione.
Nel caso di specie, la sanzione è stata impugnata e portata davanti al Tribunale di Alessandria, che aveva respinto la tesi. Pur in assenza di omologazione – avevano commentato i giudici – l’apparecchio era omologato. E gli agenti avevano subito effettuato la contestazione.
L’automobilista ha comunque deciso di portare avanti la propria battaglia, rivolgendosi alla Cassazione. Con l’ordinanza n. 8694 del 17 marzo 2022, gli “ermellini” hanno accolto il ricorso, annullando di fatto il verdetto precedente. La decisione si rifà a una pronuncia della Corte Costituzionale. Nello specifico, si tratta della sentenza n. 113 del 18 giugno 2018, dove si dichiarò illegittimo l’art. 45 comma 6 del Codice della Strada (“Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni”):
“Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”.
La responsabilità del giudice
Il giudice di merito è tenuto ad accertarsi se l’apparecchio è stato o meno sottoposto alle “Verifiche di funzionalità e taratura” (sentenza della Cassazione n. 5233 del 2018). Le periodiche operazioni sono necessarie a prescindere dal fatto che gli strumenti operino “in presenza di operatori oppure in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi”.
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