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Gasolio annacquato, per il risarcimento servono le prove
Se l’acqua nel gasolio ha rovinato il motore, per il risarcimento occorre dimostrare che la causa del guaio è quella.
Tema discusso quello del Gasolio, con sentenza 5029/2022, la Cassazione fa chiarezza in materia di risarcimento danni. Il caso è elementare: un automobilista che fa il pieno di gasolio e accusa il benzinaio: motore rovinato dalla presenza di acqua nel diesel. Per il risarcimento occorrono le prove. Durante la diatriba legale, il proprietario della vettura non riesce a dimostrare il nesso di causalità fra “pieno annacquato” e guaio al propulsore: quindi, niente rimborso.
Questo è quanto prevede l’ordinanza numero 5029 del 16 febbraio 2022
Nel mandare sul web il testo integrale del pronunciamento e nel commentarne gli effetti, gli esperti del periodico Seac All-In Giuridica chiariscono sulla questione Gasolio: “La Cassazione ribadisce che se è vero che spetta al venditore provare di avere bene adempiuto, non è parimenti dubbio che l’inadempimento (che nel caso di specie è rappresentato dal guasto causato dal rifornimento). Debba essere provato dal compratore e che ne debba essere provato il principio di causa-effetto. Da nessuna delle testimonianze si è potuto evincere la presenza di acqua nel serbatoio, circostanza indispensabile ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento”.
In questo caso in oggetto, il giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta di danni da parte di un automobilista della Calabria che aveva dovuto riparare la propria auto a seguito di un rifornimento di gasolio contenente acqua. La decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro “per via della mancata prova del nesso di causalità”. Prendo in caso quindi che “il guasto poteva essere riconducibile anche a causa di un lento processo di accumulo dell’acqua nel filtro del gasolio. Conseguente a diversi rifornimenti fino al raggiungimento di proporzioni intollerabili. Tali da danneggiare gli organi della distribuzione del carburante e provocando i danni lamentati dal ricorrente”.
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