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Autovelox, dal 29 novembre scatta il caos: tutte le tue multe potrebbero essere annullate

Scatta l’obbligo di censimento per gli autovelox: 60 giorni per registrarli, ma resta il problema dell’omologazione che rende impugnabili le multe.
Dal 30 settembre è operativa in Italia una nuova disposizione che obbliga tutte le forze di polizia a registrare i propri dispositivi di rilevamento della velocità. Il decreto del direttore generale della Motorizzazione civile, Gaetano Servideo, ha attivato una piattaforma informatica dedicata dove enti locali e corpi di polizia nazionali devono inserire i dati delle apparecchiature in loro possesso. L’iniziativa mira a creare trasparenza sul parco strumenti utilizzato per i controlli stradali, ma solleva anche questioni irrisolte legate all’omologazione dei dispositivi.
Le informazioni richieste per la registrazione
Ogni amministrazione dovrà fornire dati specifici per ciascuna apparecchiatura: tipologia del dispositivo, marca, modello, versione del software, numero di matricola e riferimenti al decreto ministeriale che ne ha autorizzato l’utilizzo.
La banca dati dovrà essere mantenuta costantemente aggiornata, registrando l’acquisizione di nuovi strumenti o l’eliminazione di quelli dismessi. Questo sistema permetterà di avere un quadro completo e in tempo reale di tutti i dispositivi autorizzati sul territorio nazionale.

La scadenza e le conseguenze per gli strumenti non registrati
Gli enti hanno 60 giorni dalla data di attivazione della piattaforma per completare il censimento. Decorso questo termine, fissato al 29 novembre 2025, solamente gli autovelox inseriti nella banca dati potranno essere impiegati legalmente per il controllo della velocità.
Le apparecchiature non censite dovranno essere rimosse dal servizio. Per garantire la trasparenza verso i cittadini, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicherà sul proprio portale l’elenco completo dei dispositivi autorizzati all’impiego sul territorio italiano. Questa lista permetterà a chiunque di verificare la legittimità dello strumento utilizzato per contestare una violazione.
Come verificare la conformità di una multa
I cittadini avranno due modalità per accertare se un autovelox è regolarmente censito. In primo luogo, il verbale di contravvenzione dovrebbe riportare le informazioni relative al dispositivo utilizzato.
In secondo luogo, sarà possibile consultare direttamente il database ministeriale attraverso il sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dove verrà mantenuto aggiornato l’elenco degli strumenti legittimi. Questa doppia possibilità di verifica rappresenta un importante strumento di tutela per gli automobilisti.

Il nodo irrisolto dell’omologazione
Il censimento, pur rappresentando un passo avanti nella regolamentazione, non affronta la questione cruciale dell’omologazione degli autovelox. Il Codice della Strada prevede che questi dispositivi siano omologati secondo specifiche norme tecniche, una procedura che la Corte di Cassazione ha dichiarato indispensabile per la validità delle sanzioni.
Tuttavia, il Ministero dei Trasporti non ha ancora emanato le disposizioni tecniche necessarie. In marzo erano state pubblicate delle norme, successivamente ritirate dopo pochi giorni senza spiegazioni ufficiali. Questa lacuna normativa significa che le multe per eccesso di velocità rimangono contestabili davanti al giudice per assenza di omologazione, indipendentemente dalla registrazione degli apparecchi nel nuovo database ministeriale.
Le implicazioni per automobilisti e amministrazioni
La situazione attuale crea un paradosso amministrativo: da un lato il censimento renderà più trasparente quali dispositivi sono utilizzati, dall’altro la mancanza di omologazione continua a minare la solidità legale delle sanzioni. Per le amministrazioni locali, questo significa dover investire risorse nel censimento pur sapendo che i verbali emessi potrebbero essere annullati in sede di ricorso.
Per gli automobilisti multati, la verifica della presenza dell’autovelox nel database non sarà sufficiente a garantire la legittimità della sanzione, che potrà comunque essere impugnata invocando il difetto di omologazione fino a quando il Ministero non pubblicherà le necessarie norme tecniche.
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