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Danni all’auto in un parcheggio non custodito: chi paga? Ecco cosa dice la legge

Chi paga i danni subiti da un’auto dentro un parcheggio non custodito? Scopriamolo insieme nel corso di questo articolo.
Abbiamo già trattato la tematica riguardanti i danni di un’auto in area di sosta. Questa volta approfondiremo un altro aspetto, il quale sarà legato ai danni subiti in un parcheggio non custodito.
Spesso e volentieri, può accadere che all’interno di un parcheggio venga applicato un cartello con su scritto “area non custodita”. Ciò potrebbe fare intendere che nessuno si assumerà la responsabilità di alcun danno. Ma è davvero così?
Ecco cosa c’è da sapere
I cartelli di cui sopra, tendono sempre a scoraggiare gli automobilisti. Questo poiché, come è giusto che sia, viene dato un peso di rilievo a ciò che viene scritto. Tuttavia, una cosa è il peso che si vuole dare ai cartelli, mentre un’altra cosa ancora è la materia giuridica.

Nonostante questi avvisi, la legge stabilisce che questi cartelli non siano sufficienti per esonerare il custode del parcheggio da qualsiasi responsabilità. Come spesso accade in certi casi, a darci una risposta è stata una sentenza della Cassazione.
Si tratta della sentenza 8061 del 2022, dove all’interno di un parcheggio aeroportuale dichiarato come non custodito è avvenuto il furto di una macchina. In quell’occasione, venne stabilito che l’esonero della responsabilità si applica solo ai parcheggi comunali.
Non può dunque essere applicato alle aree private, dove la discriminante è effettivamente il pagamento del biglietto.
Che valore ha il pagamento del biglietto?
Il pagamento del biglietto non è valido solo per accedere effettivamente al parcheggio e sostare al suo interno. Rappresenta infatti una sorta di impegno per il gestore dell’area di sosta, e viene definito come “contratto di deposito” tra parcheggio e veicolo.
Questa contratto stipulato in forma indiretta, obbliga dunque il custode del parcheggio ad assumersi la responsabilità di qualsiasi danno. A prescindere dai cartelli affissi.
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