News
Autovelox, le multe sono valide anche senza omologazione? Tribunale di Bologna contro la Cassazione

Una recente sentenza del Tribunale di Bologna riapre il dibattito sulla validità delle multe rilevate tramite autovelox privi di omologazione.
La decisione, espressa con la sentenza n. 1816/2025, contraddice l’orientamento più recente della Cassazione, offrendo nuovi spunti interpretativi in materia di accertamento delle infrazioni stradali per eccesso di velocità.
Nel caso preso in esame, un automobilista è stato multato per aver superato il limite di 50 km/h, registrando una velocità di 67 km/h rilevata da un autovelox. L’interessato ha impugnato la sanzione sostenendo che il dispositivo non fosse omologato e che, pertanto, la multa fosse nulla. Dopo il rigetto del ricorso da parte del Giudice di Pace di Bologna, l’automobilista ha presentato appello basandosi esclusivamente sulla presunta invalidità del verbale per mancanza di omologazione.
Il Tribunale di Bologna ha confermato la decisione di primo grado rigettando l’appello e ribadendo che anche la sola approvazione del dispositivo è sufficiente per rendere valida la rilevazione della violazione. I giudici hanno infatti interpretato in modo combinato gli articoli 142, comma 6, e 201, comma 1-ter, del Codice della strada, evidenziando che la normativa parla esplicitamente di apparecchiature “omologati ovvero approvati” per la misurazione automatica della velocità.
Questa formulazione, secondo il Tribunale, dimostra la volontà del legislatore di equiparare l’approvazione all’omologazione, attribuendo a entrambe le procedure pari efficacia probatoria. La sentenza si allontana così dall’interpretazione della Cassazione, espressa con l’ordinanza n. 10505/2024, che attribuisce rilevanza esclusiva all’omologazione per la validità delle multe.
Onere della prova e presunzione iuris tantum
Un altro aspetto fondamentale sottolineato dal Tribunale riguarda l’onere probatorio. Anche assumendo valida la distinzione tra omologazione e approvazione, spetta all’automobilista dimostrare concretamente malfunzionamenti o irregolarità del dispositivo che ha rilevato l’infrazione. Nel caso specifico, l’appellante non ha contestato né il corretto funzionamento dell’autovelox né la velocità effettivamente registrata, limitandosi a sollevare una questione formale.
Il giudice ha inoltre ricordato che la rilevazione dell’autovelox costituisce una presunzione iuris tantum, cioè una presunzione che può essere superata solo dimostrando l’inesattezza o l’anomalia dello strumento. Essendo state effettuate tutte le verifiche previste e non essendoci stata alcuna contestazione in merito ai dati rilevati, il Tribunale ha confermato la validità del verbale e della sanzione.

La sentenza del Tribunale di Bologna si inserisce in un contesto giurisprudenziale in continua evoluzione, segnato dalla convivenza di orientamenti contrastanti. Da un lato, la posizione prevalente fino a tempi recenti, che equiparava approvazione e omologazione per gli strumenti di rilevazione automatica; dall’altro, una linea più rigorosa, adottata dalla Cassazione, che impone il possesso dell’omologazione come requisito imprescindibile per la validità delle multe.
Il pronunciamento bolognese potrebbe influenzare le future decisioni in materia, sottolineando come la normativa vigente contempli entrambe le procedure con pari efficacia e ribadendo l’importanza della prova concreta in caso di contestazioni. Inoltre, offre un riferimento importante per gli organi di polizia stradale e per i conducenti, in particolare riguardo alla legittimità delle sanzioni elevate tramite dispositivi approvati ma non omologati.
In definitiva, emerge chiaramente che la questione non è solo tecnica o formale, ma coinvolge principi fondamentali di diritto probatorio e di tutela del cittadino nei confronti degli strumenti di accertamento automatico delle infrazioni. La sentenza del Tribunale di Bologna rappresenta quindi un contributo significativo al dibattito giuridico e pratico sulla validità delle multe per eccesso di velocità e sulla corretta applicazione delle norme del Codice della strada.
Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram
Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Riproduzione riservata © - MM
