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Tamponamento a catena, il passeggero ha diritto al risarcimento? Come stanno le cose

Nel contesto dei sinistri stradali, uno degli interrogativi più frequenti riguarda il risarcimento diretto per il terzo trasportato.
Nel contesto dei sinistri stradali, uno degli interrogativi più frequenti riguarda il risarcimento diretto per il terzo trasportato coinvolto in un tamponamento a catena. Quando un passeggero subisce danni in un incidente che coinvolge più veicoli, è possibile rivolgersi all’assicurazione dell’auto su cui viaggiava per ottenere un rimborso? Facciamo chiarezza su questo tema, analizzando le normative vigenti e le possibili eccezioni.
Cos’è il risarcimento diretto e come funziona nel caso del terzo trasportato?
Il risarcimento diretto è una procedura prevista dall’articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che consente al conducente danneggiato di chiedere l’indennizzo direttamente alla propria compagnia assicurativa. Tale meccanismo si attiva quando si verificano sinistri tra due veicoli a motore, entrambi identificati e assicurati, e sono stati causati danni ai veicoli o ai conducenti coinvolti.
Tuttavia, è bene sottolineare che la procedura del risarcimento diretto non si applica in caso di tamponamento a catena, ovvero collisione tra almeno tre veicoli, né per sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero. In questi casi, la gestione del risarcimento segue modalità differenti.

Per quanto riguarda il terzo trasportato, cioè il passeggero, la legge prevede che il danno subito sia risarcito dall’assicurazione del veicolo su cui era a bordo al momento dell’incidente, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti. Ciò significa che il passeggero può ottenere il risarcimento entro il massimale minimo previsto per legge, senza dover provare chi ha causato il sinistro. Se però il danno è superiore, potrà rivolgersi alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile, qualora quest’ultimo abbia una copertura superiore al minimo legale.
Eccezioni a questa regola sono rappresentate dai casi di caso fortuito, che si riferiscono a eventi naturali o danni causati da fattori esterni non riconducibili alla circolazione di altri veicoli, come, ad esempio, la caduta di calcinacci da un edificio. In tali circostanze, il risarcimento diretto non si applica al terzo trasportato.
Nel caso specifico di un tamponamento a catena, la normativa esclude la possibilità per il conducente di attivare la procedura di risarcimento diretto. Questo perché il sinistro coinvolge più di due veicoli, rendendo più complessa la determinazione delle responsabilità.
Tuttavia, per il terzo trasportato, la situazione è diversa: egli può comunque rivolgersi all’assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro. Ciò è particolarmente importante poiché il coinvolgimento di almeno due vetture, anche senza un urto diretto tra tutte, è essenziale per far valere il diritto al risarcimento diretto da parte del passeggero.
La giurisprudenza è chiara su questo punto: in caso di sinistro che coinvolge un solo veicolo, il terzo trasportato non può chiedere il risarcimento direttamente alla compagnia assicurativa della vettura su cui si trovava. Al contrario, in presenza di un tamponamento a catena, il passeggero mantiene il diritto di rivolgersi alla propria assicurazione per ottenere il risarcimento.
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