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Decreto trasparenza, cartellone carburanti: un mese per adeguarsi
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della versione finale, il decreto trasparenza assume una chiara fisionomia.
Arriva in Gazzetta Ufficiale la versione finale del decreto trasparenza, che tanto ha fatto discutere negli scorsi giorni. Il prezzo del carburante è un tema particolarmente caro non solo alla classe degli automobilisti, bensì anche alla categoria dei distributori, che hanno proclamato uno sciopero per il 25-26 gennaio, prima di congelarlo.
Le direttive contenute nel testo definitivo permettono di avere qualche delucidazione ulteriore sulle politiche adottate dalle istituzioni, anche a contrasto di eventuali manovre speculative. In principio aveva generato parecchie discussioni il ventilato obbligo di esporre pure un cartello con il prezzo medio nazionale del carburante.
Ebbene, stando a quanto si apprende, occorrerà mostrare il prezzo medio regionale, che sarà pubblicato sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy. “La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni – si legge – sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
E sui termini per adeguarsi: “Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all’articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l’indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2”.
Le sanzioni
Nel mentre, il Governo dispone le sanzioni che verranno comminate ai trasgressori: “In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 6.000. Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni”.
Per quel che riguarda i poteri in capo agli enti: “Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l’attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell’anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”.
A dispetto delle prime indiscrezioni, non si fissano limiti ai listini autostradali. Il taglio delle accise “può essere adottato se il prezzo aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Def“. Il decreto trasparenza esamina, inoltre, “l’eventuale diminuzione” nella media del quadrimestre precedente.
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