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Cassazione: se l’Autovelox non è segnalato, multa nulla
Le forze dell’ordine devono obbligatoriamente segnare la presenza dell’autovelox sia quando è fermo sia quando è in vettura civetta.
L’infrazione dell’eccesso di velocità è considerata molto molto grave, ma l’autovelox deve essere obbligatoriamente segnalato e gli automobilisti hanno l’obbligo e il diritto di sapere se se c’è nelle vicinanze. Chi lo dice è la Cassazione, attraverso l’ordinanza 4007/2022, rivelando un principio definitivo. Con un pannello luminoso o un cartello, bisogna sempre avvisare della azione di un controllo elettronico della velocità. Altrimenti, la multa effettuata è nulla. Il lampeggiare delle forze dell’ordine non è tantomeno sufficiente.
La Cassazione rivela ebbene, che per le infrazioni con notifica istantanea dall’autovelox (il guidatore viene fermato) uguale per quelle che hanno come precetto l’invio in residenza del proprietario dell’auto. L’obbligo quindi di avvisare o notificare della capacità di un controllo anche se il suddetto dispositivo è all’interno di una vetture delle forze dell’ordine. Stiamo parlando della rinominata autocivetta, usata per vedere le infrazioni di nascosto.
Morale della favola, l’automobilista deve sapere sempre di essere avvisato: se l’autovelox è presente in costituzione fissa, o se è a bordo strada con degli agenti della polizia locale o se è nella vettura civetta in movimento (ossia nel controllo in “modalità dinamica” in movimento).
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